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Sez. 1, Sentenza n. 3113 del 27/05/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211405 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Sentenza della Corte costituzionale n. 77/97 - Giudizi in corso - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211405-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Dovendosi attribuire efficacia invalidante, e perciò retroattiva, alle pronunzie del giudice delle leggi, ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 3 aprile 1977 n. 77 - che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia - qualora l'interrogatorio predetto non abbia avuto luogo o abbia avuto luogo oltre il termine di legge, la misura stessa va dichiarata inefficace, essendo ininfluente che il tempestivo espletamento del mezzo non sia avvenuto perché all'epoca non previsto. (Nella specie, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, intervenuto prima della sentenza citata della Corte costituzionale, il giudice dibattimentale aveva dichiarato la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che li aveva, poi, inviati al g.i.p.; quest'ultimo aveva provveduto, entro cinque giorni dal loro arrivo, ma oltre i cinque giorni dalla restituzione di essi al p.m., all'interrogatorio dell'imputato. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che, essendo il procedimento regredito nella fase anteriore al dibattimento, sarebbe venuta meno quella condizione di completa tutela della difesa connessa al giudizio dibattimentale, che sola avrebbe consentito di dichiarare esaurita la situazione processuale instauratasi a seguito dell'arresto e, di conseguenza, ha annullato senza rinvio i provvedimenti di merito che avevano rigettato la richiesta di scarcerazione per caducazione automatica della misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)