Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 270 del 1985
Massime (2)
Massima n. 11145
- Lavoro
- Indennità di contingenza ed integrativa speciale
- Punti di variazione
- Limiti
- Salvezza degli effetti prodotti dal d.l. 15 febbraio 1984, n. 10
- Questione già decisa nel senso dell'inammissibilità
- Manifesta inammissibilità.
- dl 17 aprile 1984, n. 70, art. 4.
- cst artt. 3, 36, 39, 70 e 77.
Leggi la massima
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, il quale disciplina il cosiddetto "taglio della scala mobile", anche con salvezza degli effetti prodotti dal precedente d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, in quanto identiche questioni sono state dichiarate inammissibili, la norma impugnata essendo stata soppressa in sede di conversione del decreto legge impugnato, nella legge n. 219/1984. - S. n. 34/1985.
Norme impugnate
- art. 4 d.l. 17 aprile 1984, n. 70
Parametri
Massima n. 11146
- Lavoro
- Indennità di contingenza ed integrativa speciale
- Punti di variazione
- Limiti
- Questione già dichiarata infondata
- Manifesta infondatezza.
- dl 17 aprile 1984, n. 70, art. 3.
- cst 3, 36, 39, 70 e 77.
Leggi la massima
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 39, 36, 3, 70 e 77 della Costituzione - dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984 a norma del quale, per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura dell'indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati e dell'indennità integrativa speciale per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1 maggio 1984, in quanto tali questioni sono state già decise nel senso della non fondatezza. - S. n. 34/1985.
Norme impugnate
- art. 3 d.l. 17 aprile 1984, n. 70
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana e Minniti Silvano, iscritta al n. 1197 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 27 maggio 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pellegrini Simonetta e s.p.a. RANK XEROX iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione dell'Avv. Renato Scognamiglio per la RAI nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Roma, con le due ordinanze in epigrafe, ha impugnato congiuntamente gli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza) argomentando che il cosiddetto taglio della scala mobile, ivi disciplinato anche con salvezza degli effetti prodotti dal precedente d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali di cui all'art. 3 (sia per la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori a favore dei datori di lavoro, sia perché i lavoratori stessi sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero ugualmente incisi i redditi più bassi e quelli più alti), all'art. 36 (perché al lavoro prestato nella stessa qualità e quantità farebbe riscontro nel periodo considerato una retribuzione con diminuito potere di acquisto), all'art. 39 (per l'impedimento di fatto arrecato all'esercizio della libertà sindacale) ed agli artt. 70 e 77 Cost. (perché il potere governativo di decretazione risulterebbe nella specie esercitato fuori degli obbligati presupposti di necessità ed urgenza e con indebita estensione alla regolamentazione - riservata invece al legislatore - di rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti non convertiti);
che si è costituita, nel giudizio relativo alla prima ordinanza, la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, per contestare il fondamento dell'impugnativa; ed è intervenuto, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependone del pari la (manifesta) infondatezza e, pro parte, l'inammissibilità.
punto 2
Considerato che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno riuniti ed unitariamente decisi;
che, per altro, con sentenza n. 34 del 1985, identiche questioni di legittimità del d.l. n. 70 del 1984 (nel frattempo convertito in l. 219/1984) sono state dichiarate, rispettivamente, inammissibili nei riguardi dell'art. 4 (soppresso in sede di conversione) e non fondate quanto all'art. 3;
che le odierne ordinanze non adducono argomenti diversi od ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984, sollevate - con le ordinanze medesime - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze