Sez. 1, Sentenza n. 415 del 12/02/1985 Cc. (dep. 09/03/1985) Rv. 168218 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MISURA ALTERNATIVA - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - COMPATIBILITÀ CON LO STATO DI DETENZIONE - IRRILEVANZA - OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE - LIMITE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MISURA ALTERNATIVA - CONDIZIONE DI SALUTE PARTICOLARMENTE GRAVE - COMPATIBILITÀ CON LO STATO DI DETENZIONE - IRRILEVANZA - OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE - LIMITE.*
Nell'emettere mandato (od ordine) di cattura il giudice (o il pubblico ministero) deve disporre misura alternativa alla custodia in carcere, qualora l'imputato si trovi in condizione di salute particolarmente grave. In tal caso, a differenza di quanto stabilito in materia di libertà provvisoria non può accertare la compatibilità delle menzionate condizioni di salute con lo stato di detenzione, ma deve stabilire soltanto che non ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. (pericolo di fuga o per la acquisizione delle prove e pericolosità del prevenuto). (V mass n 165927).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)