Sez. 3, Sentenza n. 2367 del 28/06/1969 (Rv. 341811 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DANNI DA FATTO ILLECITO - DECORRENZA DAL GIORNO DELL'EVENTO - RIMBORSO DI SPESE - DECORRENZA DALLA DATA DI EFFETTIVA EROGAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DANNI DA FATTO ILLECITO - DECORRENZA DAL GIORNO DELL'EVENTO - RIMBORSO DI SPESE - DECORRENZA DALLA DATA DI EFFETTIVA EROGAZIONE.*
Gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito sono dovuti dal giorno del sinistro, tranne che per quanto concerne il rimborso delle spese per cure mediche, riparazioni e simili, in relazione alle quali la decorrenza degli interessi va fissata con riferimento alla data di effettiva erogazione di esse, giacche e da tale data che il danneggiato e stato privato delle somme versate, e di codesta privazione deve essere compensato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)