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Sez. 3, Sentenza n. 2367 del 28/06/1969 (Rv. 341811 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DANNI DA FATTO ILLECITO - DECORRENZA DAL GIORNO DELL'EVENTO - RIMBORSO DI SPESE - DECORRENZA DALLA DATA DI EFFETTIVA EROGAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341811-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DANNI DA FATTO ILLECITO - DECORRENZA DAL GIORNO DELL'EVENTO - RIMBORSO DI SPESE - DECORRENZA DALLA DATA DI EFFETTIVA EROGAZIONE.*

Gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito sono dovuti dal giorno del sinistro, tranne che per quanto concerne il rimborso delle spese per cure mediche, riparazioni e simili, in relazione alle quali la decorrenza degli interessi va fissata con riferimento alla data di effettiva erogazione di esse, giacche e da tale data che il danneggiato e stato privato delle somme versate, e di codesta privazione deve essere compensato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)