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Sez. L, Sentenza n. 13528 del 03/12/1999 (Rv. 531821 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA | Assegno ordinario di invalidità - Permanenza dello stato invalidante - Identificazione con definitività e immutabilità dello stesso - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531821-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - PERMANENZA

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità il carattere della permanenza dello stato invalidante - per la cui valutazione il giudice deve tener conto anche del lavoro esercitato dall'assicurato e del carattere usurante dello stesso - non si identifica con la definitività ed immutabilità dello stesso, posto che anche un'infermità emendabile e guaribile può dar luogo ad incapacità lavorativa nella misura richiesta per la percezione di detto assegno.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)