Sez. 1, Sentenza n. 12738 del 21/12/1998 (Rv. 521829 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - IN GENERE | Art. 39 d.P.R. n. 640 del 1972 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Già intervenuta decadenza dal diritto alla tutela giurisdizionale - Deducibilità come "titolo" per asserire l'esaurimento del rapporto di imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI - IN GENERE
In tema di imposta sugli spettacoli, a seguito della sentenza n. 360 del 1994 (pubblicata nella G.U., prima serie speciale, n. 32 del 3 agosto 1994), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e centotredicesimo, comma primo, Cost., l'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 (disciplina dell'imposta sugli spettacoli), "nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli art. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo", risulta radicalmente preclusa all'amministrazione finanziaria la possibilità di invocare la decadenza dal diritto alla tutela giurisdizionale come "titolo" per considerare esaurito il rapporto di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 640 art. 39 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)