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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12245 del 18/05/2018 (Rv. 648100 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Ammanchi di beni rilevati sulla base di scritture contabili non obbligatorie - Disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di beni di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Presunzioni semplici previste dalle norme generali in tema di accertamento delle imposte - Applicabilità.
Stato
decisa il 2018-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648100-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l'applicabilità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 441 del 1997, in materia di presunzioni di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria. Non sono tuttavia inapplicabili le disposizioni generali che consentono la rettifica delle dichiarazioni fiscali anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori o spontaneamente esibita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)