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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 2 dicembre 1992, causa C-370/89

Decisione
decisa il 1992-12-02
ECLI
ECLI:EU:C:1992:482

Epigrafe

Sentenza della Corte 2 dicembre 1992 Nella causa C-370/89, 1) Société generale d'entreprises électro-mécaniques (SGEEM), con sede in Champs-sur-Marne (Francia), 2) Roland Etroy, residente in Champs-sur-Marne (Francia), con gli aw.ti Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, e Simon Cohen, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, ricorrenti, contro Banca europea per gli investimenti, rappresentata dal signor Xavier Herlin, direttore per gli affari giuridici, in qualità di agente, assistito dall'aw. R.O. Dalcq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto nella sua sede provvisoria in Lussemburgo, convenuta, sostenuta dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hans Peter Hartvig, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, interveniente, avente ad oggetto la domanda presentata a norma degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito a seguito del comportamento illecito della BEI nell'ambito della gara per un appalto di lavori pubblici nel Mali, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliét, RA. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse e Diez de Velasco, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 24 marzo 1992, nel corso della quale la Banca europea per gli investimenti è stata rappresentata dagli aw.ti R.O. Dalcq e Lagner, del foro di Bruxelles, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 giugno 1992, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 1989, la Société generale d'entreprises électro-mécaniques, società per azioni di diritto francese con sede in Champs-sur-Marne (in prosieguo: la «società ricorrente»), e il signor Roland Etroy, suo presidente-direttore generale, hanno proposto, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto a far condannare la Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «Banca»), in quanto rappresentante della Comunità economica europea, a risarcire il danno che avrebbe loro cagionato impedendo alla società ricorrente di ottenere un appalto di lavori pubblici.
punto 2
La Repubblica del Mali chiedeva il finanziamento da parte della Banca di un lotto del progetto di costruzione di una linea elettrica ad alta tensione sotto forma di un prestito condizionale come contributo in capitali di rischio, come previsto dall'art. 199 della terza convenzione ACPCEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 (in prosieguo: la «convenzione»; GU 1986, L 86, pag. 3).
punto 3
Finanziati con le risorse del sesto Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: il «Fondo»), istituito dall'art. 1, n. 1, dell'accordo interno del 19 febbraio 1985, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (in prosieguo l'«accordo»; GU 1986, L 86, pag. 210), i capitali di rischio sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, ai sensi dell'art. 10, n. 2, dell'accordo.
punto 4
Peraltro, l'art. 52 del regolamento finanziario del Consiglio 11 novembre 1986, applicabile al Fondo (GU L 325, pag. 42), nel suo n. 1, secondo comma, dispone che gli atti costitutivi delle operazioni di capitali di rischio sono conclusi dalla Banca, quale mandatario della Comunità, e, nel suo n. 2, che la Banca gestisce le operazioni di cui trattasi quale mandatario della Comunità e per conto di questa.
punto 5
Ritenendo che l'operazione di prestito richiesta dal Mali rientrasse nell'ambito del suo compito, come definito dal Trattato, e fosse conforme agli obiettivi fissati dalla convenzione, la Banca decideva di accogliere la domanda di finanziamento.
punto 6
II contratto di finanziamento del progetto, stipulato tra il Mali e la Banca, precisava che questa agiva per conto della Comunità e si richiamava, in particolare, all'art. 10, n. 2, dell'accordo.
punto 7
La società ricorrente partecipava alla gara d'appalto bandita dal Mah e la sua offerta risultava la più bassa. In un primo tempo, le autorità del Mali avevano intenzione di assegnarle l'appalto.
punto 8
La Banca riteneva che l'offerta della società ricorrente presentasse notori punti deboli, che rischiavano di compromettere la realizzazione del progetto. Di conseguenza, essa informava le autorità del Mali che non avrebbe potuto finanziare il progetto se l'appalto fosse stato assegnato alla società ricorrente.
punto 9
Avendo infine le autorità del Mali deciso di affidare l'appalto ad un'altra impresa offerente, i ricorrenti proponevano il presente ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che la Banca avrebbe loro cagionato intromettendosi illegittimamente nelle trattative e nella stipulazione del contratto di appalto e omettendo di controllare gli atti del proprio personale in violazione del principio di buona amministrazione.
punto 10
La Sesta Sezione, cui era stata inizialmente assegnata la causa, ha deciso, ai sensi dell'art. 95, n. 3, del regolamento di procedura, di rinviare la causa alla Corte riunita in seduta plenaria, affinché questa si pronunci previamente sulla competenza della Corte a statuire sul presente ricorso.
punto 11
Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 12
La Corte constata in primo luogo che l'azione controversa della Banca deriva dall'esecuzione di un contratto di finanziamento da essa stipulato per conto della Comunità nell'esercizio di competenze che le sono attribuite dalle summenzionate norme del diritto comunitario in materia di concessione e di gestione dei capitali di rischio finanziati dal Fondo.
punto 13
In secondo luogo, la Banca costituisce un organismo comunitario istituito dal Trattato (sentenza 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI, Race. pag. 955, punto 14 della motivazione). Essa ha il compito di contribuire alla realizzazione degli scopi della Comunità e pertanto si colloca, in base al Trattato, nel contesto comunitario (sentenza 3 marzo 1988, causa 85/86, Commissione/BEI, Race. pag. 1281, punto 29 della motivazione).
punto 14
Ne consegue che gli atti e le omissioni di cui la Banca può essersi resa colpevole nei confronti dei ricorrenti nell'attuazione del contratto di finanziamento di cui trattasi sono imputabili alla Comunità, in conformità ai principi generali comuni agli Stati membri di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato.
punto 15
Sarebbe infatti in contrasto con l'intenzione degli autori del Trattato il fatto che, quando la Comunità agisce attraverso un organismo comunitario istituito dal Trattato e autorizzato ad agire in nome e per conto di essa, essa possa eludere le conseguenze del combinato disposto degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, che intendono riservare alla competenza della Corte i casi in cui la responsabilità extracontrattuale della Comunità nel suo insieme può sorgere nei confronti dei terzi.
punto 16
Per questo motivo il termine «istituzione» usato dall'art. 215, secondo comma, del Trattato non va inteso nel senso che comprende le sole istituzioni della Comunità elencate nell'art. 4, n. 1, del Trattato, ma come ricomprendente anche, tenuto conto del sistema di responsabilità extracontrattuale sancito dal Trattato, gli organismi comunitari come la Banca.
punto 17
La competenza della Corte a conoscere della presente controversia non è rimessa in discussione dall'art. 180 del Trattato, le cui specifiche disposizioni non mirano ad elencare esaurientemente i casi in cui la Corte è competente a conoscere delle controversie riguardanti la Banca (sentenza Mills/BEI, dianzi citata, punti 16 e 17 della motivazione).
punto 18
L'art. 29 del Protocollo sullo Statuto della Banca, secondo il quale le controversie tra la Banca e i terzi sono decise dai giudici nazionali competenti, non osta nemmeno esso alla competenza della Corte, poiché riserva espressamente le competenze della Corte di giustizia.
punto 19
Ne consegue che la Corte è competente, ai sensi dell'art. 178 del Trattato, a statuire sul presente ricorso per risarcimento danni.
punto 20
Essendosi la Corte pronunciata sulla previa questione della sua competenza, occorre assegnare la causa alla Sesta Sezione perché statuisca nel merito.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE così decide, prima che si statuisca nel merito del ricorso: 1) La Corte è competente a statuire sul presente ricorso. 2) La causa è assegnata alla Sesta Sezione. 3) Le spese sono riservate.

Firme

Due Kakouris Rodríguez Iglesias Zuleeg Murray Mancini Joliét Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Diez de Velasco Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 dicembre 1992. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente O. Due

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