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Sez. 1, Sentenza n. 18242 del 15/09/2005 (Rv. 582998 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Eccezione subordinata di contestazione del privilegio del credito - Compatibilità - Fattispecie in tema di insinuazione del credito al passivo fallimentare.
Stato
decisa il 2005-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582998-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

L'eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella, proposta in linea subordinata, di contestazione del rango privilegiato del credito, per il caso che il giudice lo ritenga esistente, in quanto quest'ultima eccezione non implica l'ammissione, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., che l'obbligazione non è stata estinta. (Fattispecie concernente la proposizione di insinuazione tardiva nel fallimento e di proposizione dell'eccezione da parte del curatore del fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)