REGOLAMENTO (CEE) N. 554/81 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1981 che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi che battono bandiera della Spagna
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il 15 aprile 1980 la Comunità e la Spagna hanno firmato un accordo sulla pesca1; che, in base al suo articolo 12, esso è applicabile a decorrere dal momento della firma;
considerando che la Comunità ha approvato questo accordo con il regolamento (CEE) n. 3062/802;
considerando che la Comunità e la Spagna si sono consultate, secondo la procedura fissata nell'accordo, sulle condizioni di esercizio della pesca da applicare ale navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca da applicare alle navi di ciascuna delle parti nella zona di pesca dell'altra parte durante il 1981; che queste consultazioni sono state portate a termine soltanto il 17 febbraio 1981;
considerando che in seguito a queste consultazioni, la delegazione della Comunità si è impegnata a raccomandare alle proprie autorità di adottare per il periodo considerato talune misure che autorizzano le'esercizio della pesca da parte delle navi spagnole nelle zone di pesca degli Stati membri oggetto della normativa comunitaria sulla pesca;
considerando che l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi spagnole in tali zone è stato autorizzato per il periodo dal 1° al 30 gennaio 1981, in virtù del regolamento (CEE) n. 3305/803; che tali attività sono interrotte dal 1° febbraio 1981;
considerando che, per evitare un prolungamento di questa interruzione, è necessario adottare misure idonee a titolo provvisorio sulla base dell'articolo 103 del trattato, fatta salva la loro successiva inclusione nella politica agricola comune;
considerando che è opportuno limitare la validità di queste misure provvisorie ad un periodo massimo di quattro mesi e fissare i quantitativi la cui pesca è autorizzata in questo periodo tenendo conto dell'aspetto stagionale di talune attività di pesca nonchù delle eventuali variazioni dei quantitativi di pescato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le sole catture che le navi battenti bandiera della Spagna sono autorizzate ad effettuare dalla date di entrata in vigore del presente regolamento al 31 maggio 1981, nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia nautiche e che forma oggetto della normativa comunitaria sulla pesca, sono quelle di cui all'allegato I, effettuate nel limite dei quantitativi ivi indicati e secondo le condizioni previste dal presente regolamento.
Art. 2
1. L'esercizio delle attività di pesca è subordinato all'esistenza a bordo di una licenza, rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità, nonchù al rispetto delle misure di conservazione e di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
2. Il numero delle licenze che possono essere rilasciate alle navi battenti bandiera della Spagna è fissato all'allegato 1, punto 3.
Art. 3
1. All'atto del deposito di ogni richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le seguenti informazioni:
a) nome della nave;
b) numero d'immatricolazione;
c) lettere e cifre esterne d'identificazione;
d) porto d'immatricolazione;
e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto;
g) potenza del motore;
h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
i) metodo di pesca previsto;
j) zona di pesca prevista;
k) specie di pesci che si intendono catturare;
l) periodo per il quale è chiesta la licenza.
2. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Se diverse navi partecipano alla stessa operazione di pesca, ognuna deve essere munita di una licenza che indica tale metodo di pesca.
3.
Tutativa, per la pesca di cui all'allegato I, punto 3, lettere b) e c), può essere rilasciata, su richiesta, una sola licenza per due navi le cui caratteristiche segnaletiche siano indicate simultaneamente nella licenza.
Per ciascuno di questi tipi di pesca, le autorità spagnole presentano un elenco comprendente un numero di navi che non supera quello fissato all'allegato I, punto 3, ultima colonna, indicando per quali navi è richiesta una licenza o una licenza raggruppata e, se del caso, la durata richiesta di validità.
4.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle licenze di cui all'allegato I, punto 3, lettere d) ed e); tali licenze sono numerate e non nominative.
Le autorità spagnole comunicano alla Commissione periodicamente ed anteriormente all'inizio delle attività di pesca l'elenco delle navi che utilizzano le licenze numerate nel corso del periodo seguente.
5.
I capitani delle navi munite di licenze devono rispettare le condizioni speciali previste nell'allegato II. Queste condizioni fanno parte della licenza.
Per la pesca del tonno e del pesce castagna si esige il rispetto soltanto dei punti 1 e 2 di queste condizioni speciali.
6. Ciascuna nave può detenere una sola licenza.
Art. 4
1. Il capitano della nave che detiene una licenza per la pesca prevista all'allegato 1, punto 3, lettera a), deve comunicare alla Commissione, tramite una stazione radio degli Stati membri, le informazioni specificate nella licenza stessa.
2. Per gli altri tipi di pesca, tranne la pesca del tonno, le licenze possono essere invalidate se il quinto e il ventesimo giorno di ogni mese la Commissione non dispone dei dati, comunicati dalla competenti autorità spagnole, sulle catture effettuate da ogni nave e sugli sbarchi effettuati in ogni porto durante la quindicina precedente.
Art. 5
1. È vietata la pesca con reti da imbrocco.
2. Le navi non possono avere a bordo alcun attrezzo di pesca diverso da quelli necessari per l'esercizio della pesca alla quale sono autorizzati.
Art. 6
1. Le catture accessorie sono autorizzate nei limiti dei quantitativi indicati all'allegato I, punto 2.
2. Le navi che esercitano la pesca del tonno non possono pescare nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi; esse non possono avere a bordo nessun prodotto della pesca diverso dai tonnidi, tranne le acciughe destinate a servire da esca viva.
Art. 7
Le licenze cui si riferisce il punto 3, lettera b), dell'allegato I cessano di essere valide dal 1° marzo 1981.
Art. 8
1. Le licenze rilasciate in virtù del presente regolamento sono valide per un periodo di almeno due mesi a decorrere dal primo giorni di un mese e sino all'ultimo girono di un mese. Le domande devono essere presentate al più tardi 15 giorni prima della data dalla quale si intende far decorrere la validità.
2. La validità delle licenze può essere prorogata alle condizioni fissate al paragrafo 1.
3.
Le licenze possono essere annullate in vista del rilascio di nuove licenze. L'annullamento decorre dal primo giorno del mese seguente la restituzione delle licenze alla Commissione.
le nuove licenze sono rilasciate conformemente al paragrafo 1.
Art. 9
1. La validità delle licenze scade non appena sia constatato che i quantitativi di cui all'allegato I, punto 1, sono esauriti.
2. Le navi per cui non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non possono essere autorizzate a pescare nella zona di cui all'articolo 1 per periodo da 4 a 12 mesi.
Art. 10
1. La pesca non può essere esercitata in una zona, all'interno delle divisioni CIEM VI e VII, situata a sud di 56° 30'latitudine nord, ad est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30'latitudine nord.
2. La pesca prevista nell'allegato I, punto 3, lettera c), non può essere esercitata a est di 1° 48'ovest.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della presente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 31 maggio 1981.
il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1981. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS