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Sez. 2 - , Sentenza n. 30941 del 27/12/2017 (Rv. 647299 - 02)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | "Res" in leasing - Responsabilità dell'utilizzatore - Applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647299-02

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA

La disponibilità della "res" oggetto di contratto di leasing - nella specie un'unità immobiliare, interessata da infiltrazioni - da parte dell'utilizzatore, non comporta necessariamente il trasferimento in capo ad esso della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., dovendosi escludere tale responsabilità in tutti i casi in cui, per accordo specifico delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere d'ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire il potere di utilizzazione della cosa, ne abbia conservato la custodia. Ne consegue, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, che chi contesta di essere assoggettato alla responsabilità da cosa in custodia deve dimostrare che vi sia scissione tra utilizzazione e custodia, dal momento che in mancanza di tale prova la disponibilità della "res" in capo all'utilizzatore e gli obblighi di custodia sono biunivocamente connessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)