Sez. 3 - , Sentenza n. 6675 del 19/03/2018 (Rv. 648298 - 03)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA | Contrapposte domande di risoluzione contrattuale per inadempimento - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione ex art. 1453, comma 2, c.c. - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia "ultra petita" il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)