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Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Art. 29

1. Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, e' comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimita' costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

2. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa e' promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimita' davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30

1. La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31

1. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Art. 32

1. La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

2. La legge regionale e' riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33

1. La legge regionale e' sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

2. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

4. La proposta soggetta ai referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se e' raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

5. Le altre modalita' per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

Capo V. Il presidente della giusta regionale e la giunta regionale

Art. 34

1. Con legge regionale e' stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e puo' essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in localita' diverse dal capoluogo della Regione.

2. La Giunta regionale e' eletta dal Consiglio con le modalita' stabilite negli articoli seguenti ed e' costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

3. La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.

4. In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio e' convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

Art. 35

1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 36

1. La Giunta regionale e' eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 37

1. La Giunta regionale o uno o piu' dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

2. La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dai la presentazione.

Art. 38

1. Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

2. Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.

Art. 39

1. Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 40

1. L'Ufficio di Presidente della Giunta regionale o d' assessore e' incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 41

1. Al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori e' attribuita con legge regionale una indennita' di carica.

Capo VI. Funzioni del presidente della giunta regionale

Art. 42

1. Il Presidente della Giunta regionale:

  1. a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;

  2. b) promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

  3. c) esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.

Art. 43

1. Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.

Art. 44

1. Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

1. Il Presidente della Giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento e' stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

2. Il Presidente della Giunta risponde della attivita' diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

3. I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

Capo VII. Funzioni della giunta regionale

Art. 46

1. Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esenzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

Art. 47

1. La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della: istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

2. La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

3. Il Governo della Repubblica puo' chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Titolo IV. Finanze - Demanio e patrimonio della Regione

Art. 48

1. La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarieta' nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49

1. Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

  1. 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

  2. 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

  3. 3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

  4. 4) sei decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

  5. 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

  6. 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

  7. 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

2. La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.1a2a