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Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Testo in vigore al

Art. 21

1. I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

Capo II. Organi del collocamento

Capo III. Disposizioni penali

Capo IV. Disposizioni finali

Titolo III. Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati

Capo I. Disposizioni generali

Art. 31

1. La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 n. 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennita' di disoccupazione, gia' prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

2. La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Art. 32

1. L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso:

  1. a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
    La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue.

  2. b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di impiego; senza limite di retribuzione.11

2. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.5

3. L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera f) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

1. Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.

2. Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformita del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

3. I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalita' stabilite nel regolamento.

Capo II. Assegni integrativi delle indennita' di disoccupazione

Art. 34

1. Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.

Art. 35

1. Agli aventi diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e' concesso, per il periodo di godimento di tale indennita', un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennita' stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 NOVEMBRE 1968, N. 1115.

3. Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennita' di caro - pane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093.

4. Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennita' giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennita' stessa.

Capo III. Sussidi straordinari

Art. 36

1. Per determinate localita' e limitatamente a particolari categorie professionali, puo' essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennita' giornaliera di disoccupazione.

2. Nell'ambito delle localita' e delle categorie professionali per le quali 6 fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purche' si verifichino per essi le seguenti condizioni:

  1. 1) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

  2. 2) siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;

  3. 3) siano nell'impossibilita' di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata, inidoneita' fisica, o perche' i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perche', pur avendone fitta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

  4. 4) non appartengano a famiglia, di cui almeno due membri siano occupati;

  5. 5) non beneficino, di sussidi, di indennita', di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione puo' essere corrisposto anche a titolari di rendite da, infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purche', per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

3. Salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario e' di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra- il diritto all'indennita' giornaliera di disoccupazione.

4. La concessione del sussidio straordinario per determinate localita' e categorie e' disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.