Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 159 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7297
- Reati e pene
- Prescrizione del reato
- Atti interruttivi
- Cod. pen., art. 160 (in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932)
- Non annovera fra essi l'avviso di procedimento (o comunicazione giudiziaria)
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 c.p., in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 - nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) tra gli atti interruttivi della prescrizione - in riferimento all'art. 3 Cost., e già dichiarata non fondata con sent. n. 155 del 1973.
Norme impugnate
- art. 160 c.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1973 dal pretore di Oristano nel procedimento penale a carico di Meli Mario ed altro, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include l'avviso di procedimento nel novero degli atti interruttivi della prescrizione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che con sentenza n. 155 del 1973 questa Corte ha dichiarato non fondata la stessa questione;
che non sono stati prospettati profili nuovi né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la sua precedente giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale, in relazione all'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non annovera l'avviso di procedimento (ora comunicazione giudiziaria) tra gli atti interruttivi della prescrizione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI- Cancelliere
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