Sez. 1, Sentenza n. 851 del 11/03/1976 (Rv. 379515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESUNZIONE DI IGNORANZA DEL PROCESSO DA PARTE DEL CONTUMACE - IMPUGNAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ECCEZIONE DI TARDIVITA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - PRESUNZIONE DI IGNORANZA DEL PROCESSO DA PARTE DEL CONTUMACE - IMPUGNAZIONE DI QUEST'ULTIMO - ECCEZIONE DI TARDIVITA - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
La nullita della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio da luogo alla presunzione (semplice) che la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo; incombe, pertanto, sul convenuto che eccepisca la tardivita dell'impugnazione proposta dal contumace a norma dell'art 327 cpv cod proc civ, la prova che lo stesso abbia avuto conoscenza del processo nonostante la nullita della notificazione anzidetta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)