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Sez. L, Sentenza n. 857 del 08/03/1975 (Rv. 374237 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO - DETRAZIONE DEI CONTRIBUTI DALLE RETRIBUZIONI - CONDIZIONI - DOCUMENTAZIONE DEL PAGAMENTO - MANCANZA - OBBLIGO PER L'INTERA CONTRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374237-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL DATORE DI LAVORO - DETRAZIONE DEI CONTRIBUTI DALLE RETRIBUZIONI - CONDIZIONI - DOCUMENTAZIONE DEL PAGAMENTO - MANCANZA - OBBLIGO PER L'INTERA CONTRIBUZIONE.*

Secondo il meccanismo regolato dagli artt 40, 42 e 43 del DPR 30 maggio 1955 n 797, il datore di lavoro quale adjectus solutionis causa per la corresponsione degli assegni familiari, detrae l'ammontare di questi dai contributi dovuti, per lo stesso titolo all'INPS, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, giustificando tale detrazione sulla base di una regolare documentazione degli esborsi effettuati, la cui Mancanza comporta il potere dell'ente previdenziale di agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento dell'intera contribuzione dovuta.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 40, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 41, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)