Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 316 del 1991
Massime (2)
Massima n. 17468
- Impiego pubblico
- Dipendenti del ministero delle finanze
- Personale di concetto
- Benefici di carriera
- Estensione ai dipendenti del ministero dei trasporti
- Mancata previsione
- Prospettata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità della retribuzione e buon andamento della P.A.
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione relativa alla mancata estensione di taluni benefici di carriera, previsti per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, al personale dipendente dal Ministero dei trasporti, non poteva essere proposta nei confronti delle norme - nel caso impugnate - riguardanti il primo, e perciò inapplicabili nel giudizio 'a quo', ma nei confronti delle disposizioni generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente. Peraltro, il carattere di specialità delle norme denunciate esclude (v. massima B) che esse possano assumersi a 'tertium comparationis' ai fini del principio di eguaglianza, e che possano essere censurate, in riferimento agli artt. 36 e 97 Cost., per non avere considerato anche il personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria. (Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14 bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.).
Norme impugnate
- art. 4, comma 14-bis, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853
- art. 1 legge 24 maggio 1989, n. 193
- legge 17 febbraio 1985, n. 17
Parametri
Massima n. 17469
- Eguaglianza (principio di)
- Norma speciale più favorevole
- Possibilità di assumerla a termine di paragone per impugnare la disciplina generale
- Esclusione.
Leggi la massima
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale è da escludere che da una disciplina speciale, portante un trattamento più favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost.. - S. nn. 46/1983, 6/1988, 769/1988, 427/1990; O. n. 582/1988.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Tesei Mario contro il Ministero dei Trasporti, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Tesei Mario;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Mario Tesei contro il Ministero dei Trasporti, del quale è dipendente con la qualifica di Ispettore aggiunto principale, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui è stata respinta la domanda di passaggio nella carriera direttiva, in estensione dei benefici concessi al personale di concetto del Ministero delle finanze col d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e con la legge 24 maggio 1989, n. 193, il T.A.R. del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza dell'11 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della citata legge n. 193 del 1989, "nella parte in cui, nell'attribuire taluni benefici di carriera al personale dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche il personale, nel quale rientra il ricorrente, dipendente dal Ministero dei trasporti";
che, ad avviso del giudice remittente, la diversità dell'Amministrazionedi appartenenza non è criterio sufficiente per giustificare la disparità di trattamento di posizioni di lavoro oggettivamente uguali, dato che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. n. 853 del 1984 per l'ammissione ai benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972;
che, pertanto, il menzionato art. 4, comma 14-bis, e la relativa norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1 della legge n. 193 del 1989, sono giudicati contrastanti col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché col principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
punto 2
Considerato che le norme impugnate, in quanto dettano una disciplina speciale per il personale di concetto del Ministero delle finanze, non sono applicabili nel caso oggetto del giudizio principale, come premette lo stesso giudice a quo, sicché manca il primo presupposto di rilevanza della sollevata questione di costituzionalità;
che, essendo le medesime norme addotte come tertium comparationis ai fini del principio di eguaglianza, l'impugnazione doveva essere rivolta contro le norme generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente;
che, comunque, la giurisprudenza costante di questa Corte esclude che da una disciplina speciale, portante un trattamento più favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost. (cfr. sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, e spec. ord. n. 582 del 1988);
che nemmeno il preteso contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost. può essere prospettato in relazione alle norme denunciate, le quali, appunto in ragione del loro carattere di specialità, non possono essere censurate per non avere considerato anche il personale di Amministrazioni diverse da quella finanziaria;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze