Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 14/04/1980 (Rv. 406119 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORII - MODIFICABILITA IN SEDE DI SENTENZA DEFINITIVA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORII - MODIFICABILITA IN SEDE DI SENTENZA DEFINITIVA.*
La sentenza che pronuncia sulla domanda di separazione dei coniugi puo modificare senza alcun limite i provvedimenti presidenziali emanati, in via temporanea ed urgente, nell'interesse dei coniugi e della prole, in quanto la condizione, che si verifichino mutamenti nelle circostanze, opera come limite soltanto per il giudice istruttore il quale, a norma dell'art 708, quarto comma, cod proc civ, non puo revocare o modificare con ordinanza i provvedimenti presidenziali se non per un sopravvenuto mutamento delle circostanze.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)