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Sez. 3, Sentenza n. 1612 del 22/06/1962 (Rv. 252577 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - GIUDICATO PENALE DI CONDANNA - PRECLUSIONE IN ORDINE AL RIESAME IN SEDE CIVILE DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO ED, IN PARTICOLARE DEL NESSO DI CAUSALITA.*
Stato
decisa il 1962-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252577-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - GIUDICATO PENALE DI CONDANNA - PRECLUSIONE IN ORDINE AL RIESAME IN SEDE CIVILE DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO ED, IN PARTICOLARE DEL NESSO DI CAUSALITA.*

Il giudice civile, investito della cognizione dell'Azione civile riparatoria dei danni derivati da reato, iniziata o proseguita contro il colpevole o contro il responsabile civile dopo che sia intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna, non puo riesaminare gli elementi del fatto-reato, gia accertati dal giudice penale. Poiche tra tali elementi e il rapporto di causalita efficiente tra l'Azione o l'omissione del colpevole e l'evento dannoso, una volta che il giudicato penale ha accertato che l'evento dannoso o pericoloso e conseguenza dell'Azione ed omissione del colpevole, e precluso al giudice civile per il principio di autorita del giudicato, di accertare il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dal comportamento del colpevole ed anche se tali cause consistano nel comportamento dello stesso danneggiato. (V 1335/61, 348/61, 277/61, 378/60, 3708/58, 408/58, 3963/57, 1538'55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)