diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2982 del 15/04/1988 (Rv. 458532 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA DEGLI ARBITRI - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458532-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA DEGLI ARBITRI - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - PRECLUSIONE.*

L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, per essere la cognizione devoluta ad arbitri, essendo di carattere relativo e derogabile, deve essere proposta, a pena di preclusione, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado ai sensi della regola dettata dall'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.. (Conf 3515/78).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)