Sez. 6, Sentenza n. 29819 del 09/07/2015 Cc. (dep. 10/07/2015) Rv. 264056 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Consegna temporanea - Ordinanza emessa "de plano" - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, qualora l'A.G. dello Stato emittente - dopo la decisione di esecuzione di un m.a.e. a giustizia italiana soddisfatta - richieda il trasferimento temporaneo della persona, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, L. n. 69 del 2005, la corte d'appello deve provvedere all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 17 della stessa legge, a pena di nullità ex artt. 178 lett. b) e 179, in relazione all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la previa instaurazione del contraddittorio è imposta dall'incidenza del provvedimento sia sulla corretta amministrazione della giustizia interna e di quella dello Stato richiedente, sia sul corrispondente insieme di diritti della persona richiesta temporaneamente in consegna).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)