Sez. 1, Sentenza n. 1029 del 31/10/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274791 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Detenzione domiciliare speciale ex 47-quinquies ord. pen. – Corte Cost. nn. 239 del 2014 e 76 del 2017 – Effetti – Indicazione.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di misure alternative alla detenzione, la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies ord. pen., in conseguenza delle dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017), può essere concessa anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art. 4-bis, senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, nonché alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all'esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis com. 7 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)