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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11815 del 18/06/2020 (Rv. 660075 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. - Qualità di consegnatario dell'atto - “Persona di famiglia” - Rapporto parentela o di convivenza - Necessità - Esclusione - Carattere occasionale della presenza del consegnatario - Onere della prova - Spettanza - Luogo di ricezione della notifica - Residenza o domicilio di destinatario - Rilevanza - Contestazione - Accertamento.
Stato
decisa il 2020-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660075-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne´ il solo rapporto di parentela - cui e` da ritenersi equiparato quello di affinita` - ne´ l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinita` che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnera` l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo; l'operativita` di tali principi e`, pero`, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione e` quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)