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Sez. 3, Sentenza n. 8946 del 01/06/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160887 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - GASOLIO AGEVOLATO - DESTINAZIONE E USO DIVERSO - DOLO SPECIFICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160887-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - GASOLIO AGEVOLATO - DESTINAZIONE E USO DIVERSO - DOLO SPECIFICO - ESCLUSIONE.*

Il reato di destinazione di gasolio agevolato ad uso diverso da quello previsto non richiede il dolo specifico, di voler con artifici e raggiri sottrarre al fisco il gasolio agevolato, essendo la frode "in re ipsa", cioè nella cosciente destinazione ad uso diverso. (Conf mass n 159293 ed ivi citate; (Conf mass n 145082 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 10, Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)