Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (terza sezione) del 23 ottobre 1986, cause riunite 322/85 e 323/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (terza sezione)
23 ottobre 1986
Nelle cause riunite 322 e 323/85,
Volker Hoyer, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Dommeldange, 2, rue Jean-Engling, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, 34 b, rue Philippe-II, a Lussemburgo,
Manfred Neumann, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Strassen, 14, rue de la Chapelle, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, 34 b, rue Philippe-II, a Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Jean-Aimé Stoli e Michael Becker, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo, 29, rue Aldrigen,
convenuta,
cause aventi ad oggetto la domanda intesa all'annullamento delle decisioni 2 agosto e 28 ottobre 1985 con cui la commissione giudicatrice del concorso CC/A/8/85 non ha ammesso i ricorrenti alle prove di detto concorso,
LA CORTE (terza sezione),
composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: K. Riechenberg, f. f. amministratore
vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale del 28 maggio 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 luglio 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 1985, i sigg. Volker Hoyer e Manfred Neumann, entrambi dipendenti della Corte dei conti delle Comunità europee, hanno proposto due ricorsi, riuniti con ordinanza 9 aprile 1986, miranti all'annullamento delle decisioni 2 agosto e 28 ottobre 1985 con cui la commissione giudicatrice del concorso n. CC/A/8/85 non ha ammesso i ricorrenti alle prove di detto concorso.
punto 2
Il 24 giugno 1985 la Corte dei conti bandiva un concorso interno (concorso CC/A/8/85) per coprire un posto di amministratore della carriera A7/A6. Le funzioni da esercitare consistevano nel provvedere, sotto l'autorità di un superiore gerarchico, alla gestione dell'ufficio dell'amministrazione ed a compiti di concezione e di analisi nelle materie di competenza di detto ufficio.
punto 3
Nel punto IV, n. 3, del bando di concorso si richiedeva, fra i requisiti di ammissione al concorso, la profonda conoscenza di una lingua ufficiale delle Comunità e la conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nonché, « per motivi di servizio, la conoscenza della lingua francese ». Inoltre, nel punto V, parte B, n. 1 lett. e), relativo alle prove, si precisava che si sarebbe svolto un « colloquio inteso a valutare le conoscenze linguistiche di cui al summenzionato punto IV, n. 3 ».
punto 4
Nell'atto di candidatura i ricorrenti dichiaravano che la loro conoscenza del francese era « buona » quanto alla lettura e semplicemente « discreta » per la lingua scritta e parlata.
punto 5
La commissione giudicatrice considerava, basandosi sul bando di concorso e tenuto conto della natura del posto da coprire, che una « buona » conoscenza della lingua francese era indispensabile e che, in concreto, i candidati dovevano provare di possedere un livello almeno pari a « bene » per ciascuna delle voci « letta », « scritta » e « parlata ». Pertanto, esaminati gli atti di candidatura, essa scartava quelli di tutti i candidati che avevano dichiarato di avere solo una conoscenza « sufficiente » e non almeno « buona » della lingua francese, in una qualsiasi delle voci. In base a detto criterio cinque dei quattordici candidati, fra i quali i ricorrenti, risultavano non ammessi al concorso.
punto 6
Pertanto, con lettere 12 agosto 1985 il presidente della commissione giudicatrice del concorso comunicava ai ricorrenti la loro esclusione dal concorso. Tuttavia, in seguito ad un colloquio con il capo della divisione Personale e amministrazione della Corte dei conti, la commissione giudicatrice decideva, a norma dell'art. 2, 2° comma, dell'allegato III dello statuto, di dare a tutti i candidati la possibilità di presentare, entro il 30 settembre 1985, eventuali osservazioni supplementari sulle decisioni di rigetto adottate nei loro confronti. I sigg. Hoyer e Neumann presentavano le loro « osservazioni supplementari » il 26 settembre 1985.
punto 7
Il presidente della commissione giudicatrice veniva informato, con nota 4 ottobre 1985, dei criteri in base ai quali, secondo l'autorità che ha il potere di nomina, si doveva valutare il possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui trattasi. Quanto al requisito relativo alla conoscenza della lingua francese, l'autorità che ha il potere di nomina considerava che:
« benché figurino sotto il titolo ’ requisiti per l'ammissione al concorso ’, le indicazioni fornite dai candidati su questo punto sono soggettive per definizione ed è quindi indispensabile farle verificare oggettivamente, sottoponendo i candidati alle prove linguistiche contemplate dal punto V, parte B, n. 1, lett. c) del bando di concorso. Il rigetto delle candidature in base alla semplice dichiarazione soggettiva dei candidati sarebbe inammissibile ».
punto 8
Tuttavia, con decisione 28 ottobre 1985, la commissione giudicatrice confermava le decisioni 2 agosto 1985 che escludevano i ricorrenti dal concorso. Dette decisioni costituiscono oggetto del presente ricorso.
punto 9
I ricorrenti sostengono essenzialmente che la commissione giudicatrice, modificando di propria iniziativa i requisiti di ammissione relativamente alle cognizioni linguistiche, li ha resi più severi e li ha interpretati in maniera errata. Infatti, la conoscenza della lingua francese era richiesta per motivi di servizio, ma non ne era specificato il livello. Pertanto, la commissione giudicatrice avrebbe stabilito di propria iniziativa una nuova norma. Inoltre, essa avrebbe deciso senza accertare la conoscenza che i ricorrenti avevano della lingua francese, mentre una prova linguistica era contemplata dal bando di concorso proprio per la valutazione di detta conoscenza.
punto 10
La Corte dei conti ritiene che il ricorso sia fondato. Infatti, le spiegazioni fornite ai ricorrenti dalla commissione giudicatrice del concorso nelle lettere 2 agosto e 28 ottobre 1985 sarebbero prive di fondamento giuridico, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel bando di concorso, dalle lettere 26 settembre 1985 dei ricorrenti e della posizione espressa chiaramente dall'autorità che ha il potere di nomina nella nota 4 ottobre 1985.
punto 11
Inoltre, la Corte dei conti fa presente di aver considerato la possibilità di annullare essa stessa le decisioni di rigetto della commissione giudicatrice, manifestamente inficiate da gravi errori, e di affidare l'incarico di riesaminare i requisiti di ammissione ad una nuova commissione giudicatrice. Tuttavia, tenuto conto della costante giurisprudenza della Corte, essa è giunta alla conclusione che l'autorità che ha il potere di nomina non può annullare né modificare le decisioni delle commissioni giudicatrici di concorsi. Questa situazione sarebbe poco soddisfacente.
punto 12
Per pronunciarsi su questo rilievo della Corte dei conti, si deve ricordare in primo luogo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte basata sul rispetto dell'indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso, l'istituzione interessata non può annullare né modificare le decisioni di una commissione giudicatrice (sentenza 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione delle Comunità europee, Race. pag. 427); sentenza 26 febbraio 1981, causa 34/80, Authié/Commissione delle Comunità europee, Race. pag. 665; sentenza 14 luglio 1983, causa 144/82, Detti/Corte di giustizia delle Comunità europee, Race. pag. 2421).
punto 13
Tuttavia, nell'esercizio delle proprie competenze, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad adottare decisioni esenti da vizi di legittimità. Essa non può quindi essere vincolata da decisioni di commissioni giudicatrici la cui illegittimità possa avere la conseguenza di viziare le sue decisioni.
punto 14
Pertanto, l'autorità che ha il potere di nomina, qualora ritenga — come nella fattispecie — che la commissione giudicatrice abbia illegittimamente negato l'ammissione al concorso ad uno o più candidati e che per questo motivo tutte le operazioni del concorso siano viziate, non può nominare alcun candidato. Essa ha quindi il dovere di accertare questa situazione con decisione motivata e di ripetere per intero il procedimento concorsuale, pubblicando un nuovo bando e nominando eventualmente una nuova commissione giudicatrice. In mancanza di siffatta decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, spetta alla Corte, adita dagli interessati, pronunziarsi direttamente sulla legittimità della decisione della commissione giudicatrice.
punto 15
Per quanto riguarda l'esame della legittimità della decisione di non ammettere i ricorrenti al concorso, va rilevato che a buon diritto la commissione giudicatrice, nell'ambito del suo potere discrezionale ha considerato indispensabile, tenuto conto della lettera del bando di concorso, della natura del posto da coprire e della sede di servizio, la « buona » conoscenza della lingua francese, anche se nel bando di concorso non era specificato il livello delle cognizioni in materia.
punto 16
Tuttavia, la commissione giudicatrice, anche se era tenuta ad accertare se i candidati soddisfacessero i requisiti di ammissione come da essa precisati, poteva esercitare questa competenza solo basandosi su dati oggettivi, come titoli universitari o certificati, e non, come ha fatto, sulla scorta della valutazione puramente soggettiva formulata dai candidati circa il livello della loro conoscenza della lingua francese, salvo il caso dei candidati che avessero dichiarato di non conoscere affatto detta lingua.
punto 17
Questo atteggiamento della commissione giudicatrice era tanto più inammissibile in quanto il bando di concorso contemplava una prova orale di francese che avrebbe consentito di accertare, in base ad elementi oggettivi incontrovertibili, il livello delle cognizioni dei candidati nella lingua suddetta.
punto 18
Da quanto precede emerge che le decisioni 2 agosto e 28 ottobre 1985, con cui ai ricorrenti è stata negata l'ammissione al concorso, sono in contrasto con il bando di concorso e col sistema di prove da esso contemplato. Pertanto, esse devono essere annullate.
SENTENZA › Sulle spese
punto 19
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte dei conti, nonostante abbia concluso per la fondatezza del ricorso, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (terza sezione)
dichiara e statuisce:
1) Sono annullate le decisioni 2 agosto e 28 ottobre 1985 con le quali la commissione giudicatrice del concorso CC/A/8/85 non ha ammesso i sigg. Hoyer e Neumann a detto concorso.
2) Le spese del giudizio sono poste interamente a carico della Corte dei conti.
Firme
Galmot
Everling
Moitinho de Almeida
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 ottobre 1986.
Il cancelliere
P.Heim
Il presidente della terza sezione
Y.Galmot