Sez. U, Sentenza n. 9221 del 07/09/1990 (Rv. 469214 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI ED ALLA RIVALUTAZIONE IN ORDINE AL TARDIVO SODDISFACIMENTO DEL CREDITO DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DIRETTA AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI ED ALLA RIVALUTAZIONE IN ORDINE AL TARDIVO SODDISFACIMENTO DEL CREDITO DI LAVORO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle controversie inerenti al rapporto di pubblico impiego, si estende alla domanda con la quale il dipendente chieda, sui propri crediti di lavoro, il riconoscimento della rivalutazione monetaria, secondo i criteri di calcolo automatico fissati dall'art. 150 disp. Att. Cod. proc. civ. od altri analoghi criteri, ovvero degli interessi corrispettivi nella misura legale, trattandosi di accessori dei crediti medesimi, che derivano direttamente dalla legge per effetto della mera inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi scaturenti dal suddetto rapporto e che quindi hanno titolo immediato nel rapporto medesimo; detta giurisdizione trova deroga in favore di quella del giudice ordinario soltanto qualora la domanda del pubblico dipendente sia rivolta ad ottenere un risarcimento per svalutazione monetaria diverso o superiore rispetto a quello indicato, ovvero il pagamento degli interessi moratori, sulla base di specifici comportamenti dell'amministrazione esorbitanti dal puro e semplice ritardo del titolo di spesa, trattandosi, in questa seconda ipotesi, di questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali, non ricollegabili a situazioni esauritesi nell'ambito del rapporto d'impiego. (Conf 5480/88, mass n 460085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)