Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato
Testo in vigore al
Art. 57
1. Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento .... Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potra' essere prelevata mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovra' essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori.66
Art. 58
1. I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti a' sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'Istituto presso il quale e' disposta l'apertura di credito.66
2. Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55.66
3. L'importo delle ritenute e' pero' impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emettera' le corrispondenti quietanze di entrata.66
4. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti od eseguiti.
5. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne il prelevamento, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente.66
Art. 59
IL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 59-bis
1. I funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29.
Art. 60
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367.47
4. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 367.47
6. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.41
7. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.135679
Art. 61
1. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.
2. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.66
3. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato66
Art. 61-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2018, N. 29
Art. 62
1. Il pagamento delle pensioni e delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonche' delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio e' effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attivita' di riscontro della Corte dei Conti.66
2. La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalita' e i limiti dei relativi controlli.66
Art. 63
1. Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali con la procedura di cui al precedente articolo 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.
2. Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.
3. Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.
4. Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonche' al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.
Art. 64
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 65
1. Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilita' personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalita' richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.
Art. 66 Non trasferibilita' degli assegni a copertura garantita
1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilita'.66
Art. 67 Esigibilita' degli assegni a copertura garantita
1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.66
Art. 67-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 36747
Art. 68 Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita
1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalita' indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalita' di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso.66
Art. 68-bis
1. Gli ordinativi diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento, gli ordinativi su contabilita' speciali e gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati di ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
2. I titoli di spesa di cui al precedente comma commutati in vaglia cambiari si considerano, agli effetti del rendiconto generale dello Stato, titoli pagati.
3. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti l'importo minimo dei vaglia cambiari, le modalita' per l'invio e la consegna di essi, i rapporti tra il Tesoro e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia medesimi, nonche' i casi in cui non e' ammessa la commutazione di ufficio di cui al primo comma.3466
Art. 69
1. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
2. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a.
3. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
4. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
5. Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.55
6. Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.
7. Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 70
1. Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.
2. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.
3. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.
Art. 71
1. L'emissione dei buoni ordinari del tesoro ed il limite massimo della somma che puo' tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali.
2. La loro emissione puo' aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato.
3. Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.
Art. 72
1. Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonche' per il caso di pubbliche calamita', sono date con speciali regolamenti.66
Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.
Art. 73
1. Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione.
2. L'amministrazione ha pero' facolta' di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa.
3. Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonche' quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.