Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 23/06/1969 (Rv. 341630 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - ATTIVITA DI LAVORO DOMESTICO - VALUTABILITA - PROVA DEL DANNO - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - ATTIVITA DI LAVORO DOMESTICO - VALUTABILITA - PROVA DEL DANNO - NECESSITA.*
Anche l'attivita corrispondente al lavoro domestico e suscettibile di valutazione pecuniaria, ed essa deve, quindi, essere tenuta in considerazione ai fini del risarcimento, se per l'invalidita al lavoro, cagionata dal fatto illecito, non siasi potuta ulteriormente esplicare. Il danno predetto non e pero ravvisabile in re ipsa, ben potendo la organizzazione familiare essere sistemata in modo tale da non risentire una specifica lesione patrimoniale dal sinistro che colpisca una donna di casa, se questa gia da tempo anteriore si fosse servita di aiuti esterni o della collaborazione di uno o piu domestici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)