Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Conclusioni del P.M. in appello - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Mancata notifica del ricorso in cassazione al P.M. presso la Corte d'appello - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello, l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna
impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)