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Sez. 6, Sentenza n. 3059 del 30/10/2024 Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287424-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza rescindente - Devoluzione al giudice del rinvio di nuova valutazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche - Motivazione diversa da quella della sentenza annullata - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287424-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente (nella specie, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa a quello di concorso esterno), non ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata.

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)