Sez. 2, Sentenza n. 3696 del 12/03/2003 (Rv. 561112 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - IN GENERE | Acquisto della qualità di erede - Delazione - Insufficienza - Accettazione dell'eredità - Espressa o tacita - Necessità - Successione legittima - Inclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - IN GENERE
La semplice delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sufficiente per l'acquisto della qualità di erede, ma diventa operativa soltanto se il chiamato alla successione accetta di essere erede o mediante una dichiarazione di volontà ("aditio"), oppure in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente ("pro herede gestio"), laddove, in ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni, l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto provata la qualità di eredi in capo agli attori, e non necessaria da parte loro una accettazione dell'eredità, né formale né implicita, in quanto essi erano eredi legittimi, e l'accettazione sarebbe stata necessaria solo nell'ipotesi di successione testamentaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)