diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6252 del 19/11/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212511 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Limiti del controllo di legittimità - Ragione.
Stato
decisa il 1998-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212511-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto, poiché esso cade in un momento processuale - quello delle indagini preliminari - caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni. Non è pertanto consentito in tale sede verificare la sussistenza del fatto reato ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato. Ne consegue che la Corte deve operare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)