Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 669 del 1988
Massime (5)
Massima n. 13133
- - Avvocato e procuratore
- Cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori
- Iscrizione professionisti con diritto alla liquidazione di altra pensione acquisito prima dell'esercizio esclusivo della professione forense e professionisti con diritto alla sola pensione INPS di invalidità
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 8 gennaio 1952, n. 6, art. 2, legge 31 luglio 1956, n. 991, art.1.
- Cost., artt. 3, 38.
Leggi la massima
Ai fini del trattamento previdenziale forense, la chiara differenza esistente tra la condizione dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, rispetto a quella dell'avvocato che si iscriva senza aver maturato tale diritto, rende legittima l'esclusione dei primi (ed, in particolare dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione forense, o, che abbiano maturato la sola pensione i.n.p.s. di invalidità senza diritto a quella ordinaria di vecchiaia) dalla possibilità dell'iscrizione stessa. Peraltro, sussistendo la razionalità dell'innovazione legislativa che elimina tale condizione ostativa, è inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza dalla innovazione medesima e non vi è preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando, per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilità finanziarie.(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, L. 8 gennaio 1952, n.6 e 1 L. 31 luglio 1956, n.991, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 132/1984, 28/1984, 180/1982, 65/1979.
Norme impugnate
Parametri
Massima n. 13134
- - Avvocato e procuratore
- Pensione di invalidità
- Diritto
- Condizione
- Non iscrizione nei ruoli delle imposte per reddito non complessivo non derivante da professione, superiore a quattro milioni
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 22 luglio 1975, n. 319, art.4.
- Cost., artt. 3, 38.
Leggi la massima
Ai fini della corresponsione della prestazione previdenziale, non costituisce esercizio manifestamente irrazionale alla discrezionalità legislativa negare la prestazione stessa in dipendenza dell'accertata sussistenza, in capo all'assicurato, di determinate potenzialità economiche. Peraltro, sussistendo la razionalità di una innovazione legislativa è inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza della innovazione medesima e vi è preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando,per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilita finanziarie.(Manifestainfondatezza - in riferimento agli artt.l 3 e 38 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, L. 22 luglio 1975, n. 319, nella parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidità ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione ai ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire. - cfr. S. n. 132 e 28/1984, 18o/82, 65/79.
Norme impugnate
- art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 319
Parametri
Massima n. 13135
- - Avvocato e procuratore
- Professionisti che abbiano conseguito la pensione di vecchiaia
- Mantenimento dell'iscrizione negli albi professionali e proseguimento dell'esercizio della professione
- Effetti
- Decurtazione di un terzo dell'importo della pensione di vecchiaia ed obbligo di versamento ulteriore dei contributi
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 20 settembre 198o, n. 576, artt. 2, sesto comma e 10, terzo comma; legge 232 luglio 1975, n. 319, art.7.
- Cost., artt. 2, 3, 38.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in quanto già decisa nel senso della non fondatezza con precedente sentenza, la questione di legittimità costituzionale degli artt.2, sesto comma, e 10, terzo comma, LO. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - in quanto, prevedono che per gli avvocati e procuratori, i quali continuino a mantenere l'iscrizione negli albi professionali, pur dopo il conseguimento della pensione della vecchiaia, l'importo di questa è decurtato di un terzo e che la prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati. - cfr. S. n. 132/1984.
Norme impugnate
- art. 2, comma 6, legge 20 settembre 1980, n. 576
- art. 10, comma 3, legge 20 settembre 1980, n. 576
- art. 7 legge 22 luglio 1975, n. 319
Parametri
Massima n. 13136
- - Avvocato e procuratore
- Professionista ultraquarantenne
- Iscrizione alla cassa di previdenza forense
- Obbligatorietà della contribuzione
- Provvidenze per invalidità, inabilità, malattia ed infortunio
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 20 settembre 198o, n.576, art.22.
- Cost, artt, 3, 38, 47.
Leggi la massima
È manifestamente infondata in quanto già riconosciuta non fondata con precedente sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, L: 20 settembre 198o, n. 576, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost. - per quanto concerne le condizioni e i limiti posti all'erogazione delle provvidenze della Cassa nazionale forense nei confronti degli iscritti ultraquarantenni. - cfr. S. n. 132/1984.
Norme impugnate
- art. 22 legge 20 settembre 1980, n. 576
Parametri
Massima n. 13137
- - Avvocato e procuratore
- Professionista ultraquarantenne
- Iscrizione alla cassa di previdenza forense
- Obbligatorietà della contribuzione
- Provvidenze per invalidità, inabilità, malattia ed infortunio
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 20 settembre 198o, invalidità, artt. 2, 3, 4, 5.
- Cost., artt. 3, 38, 47.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per inapplicabilità delle norme denunziate nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5, L. 20 settembre 1980, n. 576, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost. - per quanto concerne le condizioni e limiti posti all'erogazione delle provvidenze della Cassa nazionale forense nei confronti degli iscritti ultraquarantenni.
Norme impugnate
- art. 5 legge 20 settembre 1980, n. 576
- art. 3 legge 20 settembre 1980, n. 576
- art. 2 legge 20 settembre 1980, n. 576
- art. 4 legge 20 settembre 1980, n. 576
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), degli artt. 4 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e degli artt. 10, terzo comma, e 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con ordinanze emesse il 10 aprile 1981 dal Pretore di Milano, il 5 maggio 1982 dal Pretore di Roma, il 30 novembre 1982 dal Pretore di Ravenna, il 27 dicembre 1983 dal Pretore di Bologna e il 25 marzo 1985 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 217 e 464 del registro ordinanze 1982, al n. 83 del registro ordinanze 1983, al n. 164 del registro ordinanze 1984 e al n. 386 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 e 344 dell'anno 1982, n. 184 del 1983, n. 224 dell'anno 1984 e n. 250- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Pertusi Rodolfo, di Pugliesi Gianluigi e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che:
A) Il Pretore di Milano, con ordinanza in data 10 aprile 1981 (R.O. n. 217/82) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991, nella parte in cui escludono (fino all'11 aprile 1963, data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il cui art. 13 ha abolito l'incompatibilità fra pensione di invalidità I.N.P.S. e pensione di vecchiaia della Cassa di Previdenza ed Assistenza degli Avvocati e Procuratori) l'iscrizione a tale Cassa dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della professione forense; o, quanto meno, nella parte in cui l'esclusione è riferita agli avvocati e procuratori che abbiano maturato la sola pensione I.N.P.S. di invalidità senza diritto a quella ordinaria di vecchiaia;
che, ad avviso del giudice a quo, risultano violati i suddetti precetti costituzionali in quanto la censurata esclusione irragionevolmente discrimina fra gli avvocati che già hanno e quelli che non hanno maturato diritto ad altra pensione e solo per i primi compromette l'integrità della posizione previdenziale, con riflessi sul piano dell'adeguatezza dei mezzi di sussistenza per il caso di invalidità e vecchiaia;
B) che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 5 maggio 1982 (R.O. n. 464/82), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975 n. 319, nella parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidità ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire;
che è asserita la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. in quanto la norma censurata introduce una discriminazione per sole ragioni di condizioni personali e sociali fra i professionisti interessati, a seconda che raggiungano o meno il detto limite di reddito, la cui entità, inoltre, appare incompatibile con un decoroso tenore di vita: incongruenze rese ancor più evidenti dall'avvenuta eliminazione (senza effetto retroattivo estensibile al caso di specie) del limite stesso con la legge 20 settembre 1980 n. 576;
C) 1. - che il Pretore di Ravenna, con ordinanza in data 30 novembre 1982 (R.O. n. 83/83), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980 n. 576, in quanto, prevedendo che, per gli avvocati e procuratori che continuino a mantenere l'iscrizione negli albi professionali pur dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia, l'importo di questa è decurtato di un terzo e che la prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati, violano gli artt. 3 e 38 Cost. poiché arbitrariamente discriminano fra i pensionati in relazione ad un elemento del tutto estraneo ai parametri di liquidazione del trattamento assoggettato a riduzione (età e durata dell'iscrizione e della contribuzione) e cioè in relazione alla permanenza nell'esercizio della professione, così comprimendo il diritto al conseguimento, da parte del pensionato che subisce tale riduzione, di mezzi adeguati alle esigenze di vita: ciò anche in considerazione dell'impossibilità di giustificare tale disciplina in nome del principio solidaristico, posto che con il conseguimento del diritto a pensione, deve ritenersi ormai esaurito, per l'assicurato, l'onere di contribuire alla realizzazione del principio medesimo;
punto 2
che il dubbio di legittimità costituzionale relativo all'art. 10, terzo comma, della legge n. 576/80, in tema di persistenza dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella previdenza forense che continuino l'esercizio dell'attività professionale, è stato ulteriormente sollevato in relazione agli artt. 2, 3 e 38 Cost. dal Pretore di Bologna (con ordinanza in data 27 dicembre 1983; R.O. n. 164/84) che lo ha esteso anche all'art. 24 della stessa legge n. 576 e, per il periodo anteriore all'entrata in vigore di questa - ugualmente rilevante, ai fini della decisione nel giudizio a quo -, all'analoga disposizione di cui all'art. 7 della legge 22 luglio 1975 n. 319 ed ha ritenuto la suddetta persistenza causativa di gravi penalizzazioni in danno dei professionisti che ne sono gravati, pur dopo aver maturato a sessantacinque anni il diritto alla pensione di vecchiaia ed ottenuto a settant'anni l'unico supplemento di pensione possibile in relazione agli ulteriori versamenti contributivi, sia rispetto a tutti gli altri avvocati nel pieno esercizio dell'attività (perché non pensionati), sia rispetto alla sotto-categoria degli avvocati pensionati infrasettantenni che esercitano la professione e che, comunque, possono ancora ottenere il detto supplemento di pensione che tenga conto degli ulteriori contributi versati;
D) che il Pretore di Torino, con ordinanza in data 25 marzo 1985 (R.O. n. 386/85), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 22 della legge 20 settembre 1980 n. 576 in riferimento: a) all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista iscrittosi alla Cassa di previdenza forense ultraquarantenne dell'obbligo contributivo, ma lo escludono dalle conseguenti provvidenze per invalidità ed inabilità, pur in presenza dell'anzianità contributiva richiesta; discriminandolo in tal modo rispetto a quanti si siano iscritti prima del quarantesimo anno di età; b) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista, iscrittosi ultraquarantenne alla Cassa, dell'obbligo contributivo, escludendolo però dalle provvidenze per invalidità, malattia ed infortunio; c) in riferimento agli stessi articoli della Costituzione, nella parte in cui gravano il professionista, iscrittosi alla Cassa in età avanzata, dell'obbligo contributivo, escludendolo però dalla conseguente tutela al momento del superamento della soglia di vecchiaia, anche ove abbia per lunghi anni fornito il proprio contributo economico, che si risolve, pertanto, in violazione anche dell'art. 47 Cost., in un prelievo forzoso che, neppure astrattamente, consente il conseguimento di future prestazioni previdenziali e che inibisce agli interessati l'accantonamento di corrispondenti quote di risparmio da destinare a fini di previdenza individuale;
Considerato che la questione sub A) appare manifestamente infondata in quanto non è dato ravvisare omogeneità fra le situazioni poste a confronto, differendo chiaramente la condizione dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico rispetto a quella dell'avvocato che si iscriva senza aver maturato tale diritto;
che non è significativa la circostanza dell'avvenuta eliminazione della condizione ostativa in questione (legge n. 289/63, art. 13), essendo principio ripetutamente espresso da questa Corte (v., con specifico riguardo alla previdenza forense la sent. n. 132/84) quello per cui, quando un'innovazione legislativa non è in sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile ed al legislatore non può essere precluso il potere di regolare con norme diverse situazioni diverse adeguando così la disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in cui questa è destinata a calarsi;
che a tale ultimo riguardo va altresì ricordato l'altro principio giurisprudenziale concernente la ritenuta necessità di attuare miglioramenti qualitativi e quantitativi del sistema previdenziale con quella gradualità che è espressione di un razionale contemperamento fra le esigenze di vita dei lavoratori e le disponibilità finanziarie (v. sentt. nn. 28/84, 180/82, 65/79 ecc...);
che analoghe considerazioni valgono relativamente alla questione sub B, specie per quanto concerne il rilievo della discrezionalità legislativa nella determinazione e nella variazione delle prestazioni previdenziali: discrezionalità censurabile soltanto per manifesta irrazionalità dei risultati (v. sent. n. 28/84), insussistente nel caso di specie, in cui la negazione della prestazione in questione consegue all'accertata sussistenza in capo all'assicurato di determinate potenzialità economiche di cui è invece privo chi può godere della prestazione stessa;
che le questioni sub C) sono del pari manifestamente infondate in quanto la legittimità costituzionale della persistenza dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella previdenza forense che continuino l'esercizio dell'attività professionale è già stata affermata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1984, in considerazione della natura solidaristica del regime previdenziale relativo al suddetto esercizio, e che nelle ordinanze di rimessione non vengono proposte considerazioni o motivi di censura che non trovino esauriente risposta in detta sentenza;
che la questione sub D) appare manifestamente inammissibile nella parte in cui si estende agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 576 del 1980 e cioè a norme concernenti condizioni e limiti di erogazione di prestazioni previdenziali non in contestazione nel giudizio a quo e, quindi, come riconosce lo stesso giudice remittente, non applicabili in questo, il cui oggetto era limitato all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa dei professionisti ricorrenti;
che la stessa questione, nella parte in cui concerne l'art. 22 della citata legge n. 576 del 1980, è manifestamente infondata essendo stata la legittimità costituzionale della norma già riconosciuta da questa Corte con la ricordata sentenza n. 132 del 1984 e non prospettandosi nell'ordinanza di rimessione motivi di censura non suscettibili di reiezione alla stregua dei principi affermati nella medesima sentenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 20 settembre 1980 n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:
A) degli artt. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), e 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
B) dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
C) degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe; nonché dello stesso art. 10, terzo comma, e degli artt. 24 della legge n. 576 del 1980 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
D) dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze