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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 7 maggio 1985, causa 18/84

Decisione
decisa il 1985-05-07
ECLI
ECLI:EU:C:1985:175

Epigrafe

Sentenza della Corte 7 maggio 1985 Nella causa 18/84, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jacques Delmoly, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata, nella fase scritta del procedimento, dal sig. François Renouard, vicedirettore degli affari legali presso il ministero degli esteri, e, nella fase orale del procedimento, dal sig. Philippe Pouzoulet, segretario agli affari esteri presso la direzione degli affari legali del ministero degli esteri, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Repubblica francese, stabilendo che le imprese editoriali non beneficiano di talune agevolazioni fiscali per le pubblicazioni da esse stampate negli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del trattato CEE, LA CORTE composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici, avvocato generale : G. F. Mancini cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 12 marzo 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « in fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 19 gennaio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, escludendo le imprese editoriali dal beneficio di talune agevolazioni fiscali per le pubblicazioni che esse fanno stampare negli altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del trattato CEE.
punto 2
Risulta dal ricorso che l'art. 39 bis del codice generale delle imposte francese dispone talune agevolazioni fiscali a beneficio delle imprese che pubblicano un giornale ovvero una rivista mensile o quindicinale destinata prevalentemente all'informazione politica. Tali agevolazioni consistono nell'autorizzazione a costituire in esenzione d'imposta, tramite prelievo sugli utili imponibili, un fondo di riserva per l'acquisto di attività patrimoniali necessarie alla pubblicazione del giornale, o a dedurre da questi utili le spese sostenute in vista del medesimo scopo. I limiti di questi prelievi o detrazioni hanno costituito oggetto di variazioni a seconda degli esercizi finanziari così come la fissazione delle attività patrimoniali suscettibili di finanziamento tramite gli stessi prelievi o detrazioni.
punto 3
Una innovazione al riguardo è stata introdotta dall'art. 80 della legge finanziaria per il 1980 (legge 18 gennaio 1980, n. 80-30, JORF, 19 gennaio 1980, pag. 147), modificativa del regime stabilito dall'art. 39 bis del codice generale delle imposte. A norma dell'ultimo comma dell'art. 80 della legge finanziaria, « le imprese editoriali non beneficiano delle disposizioni del precitato art. 39 bis per la parte delle pubblicazioni da esse stampate all'estero ».
punto 4
Il 29 marzo 1982, avendo ritenuto tale disposizione contraria all'art. 30 del trattato CEE, la Commissione inviava al governo francese, ai sensi dell'art. 169 del trattato, una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni riguardo al provvedimento di cui trattasi. Non essendo stata data risposta a tale comunicazione, la Commissione notificava alla Repubblica francese un parere motivato in data 5 maggio 1983.
punto 5
La Commissione ritiene che la disposizione di cui è causa possa incoraggiare le imprese editoriali francesi a stipulare contratti con tipografie francesi e a rinunciare a stipulare detti contratti con tipografie aventi sede negli altri Stati membri, al fine di poter beneficiare per quanto possibile del sistema di agevolazioni fiscali in precedenza descritto. Di conseguenza, il regime stabilito dall'art. 39 bis del codice generale delle imposte dovrebbe qualificarsi come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del trattato CEE. La Commissione ricorda pure, in questo contesto, la sua direttiva 22 dicembre 1969, n. 70/50 (GU 1970, n. L 13, pag. 29), il cui art. 2, n. 3, lett. k), qualifica come misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa tutte le disposizioni nazionali che « impediscono l'acquisto, da parte dei privati, dei soli prodotti importati, incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali, impongono tale acquisto, oppure gli accordano una preferenza ».
punto 6
La Commissione aggiunge che la disposizione litigiosa fa parte di un sistema di agevolazioni fiscali che potrebbe costituire un aiuto ai sensi degli artt. 92-94 del trattato. Essa ritiene però che, relativamente alle modalità di un aiuto non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento, le predette norme del trattato non possano impedire l'applicazione dell'art. 30, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 22 marzo 1977 (causa 74/76, Iannelli e Volpi, Race. pag. 557).
punto 7
Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la Repubblica francese ha dedotto tre mezzi difensivi.
punto 8
In primo luogo, essa sostiene che la stampa non può essere considerata come un prodotto, ma che essa costituisce un'attività di prestazione di servizi, ditalchè la disposizione fiscale contestata dalla Commissione esulerebbe dalla sfera di applicazione dell'art. 30 del trattato e della direttiva n. 70/50. Una siffatta attività potrebbe rientrare solo nell'ambito delle norme del trattato relative alla libera prestazione dei servizi. Circa l'applicazione della direttiva n. 70/50, il governo francese aggiunge che l'art. 2, n. 3, lett. k), in quanto si riferisce agli acquisti da parte dei « privati », non può essere applicato ad imprese editoriali non potendo queste ultime essere assimilate a tali soggetti privati.
punto 9
In secondo luogo, la Repubblica francese contesta che il fatto che una pubblicazione sia stata stampata in Francia e non in un altro Stato membro possa avere una qualsiasi influenza sulla scelta del lettore potenziale. La Commissione tenterebbe invano di dimostrare che la misura litigiosa debba essere annoverata fra quelle che, ai sensi della citata disposizione della direttiva n. 70/50, « incitano all'acquisto dei soli prodotti nazionali ».
punto 10
Infine, per il caso in cui la misura di cui trattasi venga riconosciuta parte di un regime di aiuti, il governo francese precisa che la misura stessa non è separabile o dissociabile dal regime di aiuti alla stampa stabilito dalla normativa fiscale di cui è causa. Una misura facente parte integrante di un sistema del genere non può essere considerata, ai sensi della giurisprudenza citata dalla Commissione, come una modalità accessoria, soggetta, in quanto tale, all'applicazione dell'art. 30.
punto 11
Tali difese richiedono le seguenti osservazioni.
punto 12
In primo luogo, non possono essere qualificati come « servizi » i lavori di stampa, in quanto le prestazioni dello stampatore portano direttamente alla produzione di un oggetto materiale che, in quanto tale, è del resto sottoposto a classificazione nella tariffa doganale comune, sotto la voce 49.02, « giornali e pubblicazioni periodiche, stampati ». In ogni modo, in base all'art. 60 del trattato, « sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci ». Il problema va pertanto considerato solo alla luce dell'art. 30.
punto 13
Quanto al problema se la misura disposta dalla normativa fiscale francese possa essere eventualmente considerata parte integrante di un regime di aiuti, va rilevato, in primo luogo, come risulta dalle risposte fornite ad un quesito posto dalla Corte, che tale regime non è mai stato notificato in quanto tale alla Commissione. In secondo luogo, va osservato che gli artt. 92 e 94 non possono in nessun caso servire ad eludere le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci, alla stregua del resto delle norme relative all'eliminazione delle discriminazioni fiscali, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte. Infatti, secondo tale giurisprudenza, le norme relative alla libera circolazione delle merci, quelle relative all'eliminazione delle discriminazioni fiscali e quelle relative agli aiuti perseguono un obiettivo comune, quello di garantire la libera circolazione delle merci fra Stati membri in condizioni di concorrenza normali (cfr., oltre alla sentenza 22 marzo 1977, citata dalla Commissione, le sentenze 13 marzo 1979, causa 91/78, Hansen, Race. pag. 935; 26 giugno 1979, causa 177/78, Pigs and Bacon Commission, Race, pag. 2161; e 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione /Irlanda, Race. pag. 4005). Il fatto che una misura nazionale possa essere eventualmente qualificata come aiuto ai sensi dell'art. 92 non è pertanto un motivo sufficiente per esentarla dal divieto di cui all'art. 30. L'argomento fondato sul regime comunitario degli aiuti, che il governo della Repubblica francese ha del resto addotto a puro titolo di ipotesi, a seguito delle osservazioni della Commissione, non può quindi essere accolto.
punto 14
In ordine all'applicazione dei criteri della direttiva n. 70/50, va fatto osservare, innanzitutto, che il riferimento ai « privati » contenuto nell'art. 2, n. 3, lett. k), è diretto a tutti gli operatori economici a carattere privato così che non possono esserne escluse le imprese editoriali.
punto 15
Per quanto riguarda l'argomento del governo francese fondato, a proposito di tale direttiva, sul fatto che l'origine degli stampati venduti dalle imprese editoriali francesi non può avere alcuna influenza sulla scelta del potenziale lettore, va fatto osservare che il ricorso della Commissione riguarda non i destinatari finali dei prodotti stampati, ma appunto le scelte delle imprese editoriali per quanto concerne la stampa delle loro pubblicazioni. Orbene, non può contestarsi che l'esclusione dall'agevolazione fiscale contemplata nell'art. 39 bis del codice generale delle imposte abbia l'effetto di incoraggiare talune imprese a far eseguire i loro lavori di stampa in Francia piuttosto che in un altro Stato membro. A questo proposito, va constatato che l'art. 2, n. 3, lett. k), della direttiva n. 70/50 consente di caratterizzare in maniera pertinente il congegno fiscale oggetto del ricorso quale ostacolo agli scambi intracomunitari, in quanto esso crea una preferenza a favore delle pubblicazioni stampate sul territorio nazionale.
punto 16
Appare così evidente che la disposizione fiscale contestata dalla Commissione, in quanto incoraggia le imprese editoriali a far stampare le loro pubblicazioni in Francia piuttosto che in altri Stati membri, è tale da frenare le importazioni di prodotti stampati originari di tali Stati e che essa deve pertanto essere qualificata come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30.
punto 17
Va quindi riconosciuto che, escludendo le imprese editoriali francesi dal beneficio di talune agevolazioni fiscali per le pubblicazioni da esse fatte stampare negli altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del trattato CEE.

SENTENZA › Sulle spese

punto 18
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Escludendo le imprese editoriali dal beneficio di talune agevolazioni fiscali per le pubblicazioni da esse fatte stampare negli altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell'art. 30 del trattato CEE. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Firme

Mackenzie Stuart Due Pescatore Koopmans Everling Bahlmann Galmot Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 maggio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

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