Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 13/03/1987 (Rv. 451769 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO INFRASEDICENNE - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE IN LUOGO DI TALE MANCATO CONSENSO - PROCEDIMENTO - FINALITÀ - INDAGINI SULLA VERIDICITÀ DEL SECONDO RICONOSCIMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO INFRASEDICENNE - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE IN LUOGO DI TALE MANCATO CONSENSO - PROCEDIMENTO - FINALITÀ - INDAGINI SULLA VERIDICITÀ DEL SECONDO RICONOSCIMENTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma cod. civ. per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento del figlio minore da parte del genitore che abbia già effettuato tale riconoscimento, è volto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento risponde all'interesse del minore stesso, sicché in esso resta irrilevante ogni indagine sulla veridicità del secondo riconoscimento, indagine, questa, che presuppone il riconoscimento e che può essere svolta in separato giudizio, ove il riconoscimento autorizzato a norma dell'art. 250 venga impugnato ex art. 263 cod. civ.. un siffatto accertamento non può quindi essere svolto nel giudizio di cui all'art. 250, se non al limitato fine, in presenza di contestazioni della controparte, di verificare, ma solo incidenter tantum, la legittimazione attiva del richiedente. (V 6660/81, mass n 417520).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)