Sez. 5 - , Sentenza n. 32956 del 20/12/2018 (Rv. 652143 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Rapporti tra il primo ed il terzo comma - Identità di fattispecie sanzionatoria - Circostanza aggravante al terzo comma - Configurabilità - Nozione di "qualità" della merce - Portata - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia doganale, l'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 contempla un'unica fattispecie sanzionatoria, non prevedendo, al terzo comma, una fattispecie diversa rispetto a quella di cui al primo comma, ma configurandone una mera circostanza aggravante, che comporta una maggiorazione dell'entità della stessa sanzione, comminata per "le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci" che non corrispondono all'accertamento degli Uffici finanziari, fermo restando che nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà o condizione, che serva a determinarne la natura ed a distinguerla da altre simili. (Nell'applicare il principio, la S.C. ha ritenuto che integrasse una "qualità" della merce, nella specie costituita da cartoni di vitamina B12, la circostanza che essa avesse una univoca ed effettiva destinazione al consumo animale).
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)