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Sez. 3, Sentenza n. 128 del 21/01/1971 (Rv. 349493 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - COPIE DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - COPIA FOTOSTATICA - EFFICACIA PROBATORIA DELL'ORIGINALE - DISCONOSCIMENTO - PROCEDURA DEL CODICE DI RITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349493-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - COPIE DEGLI ATTI - COPIE FOTOGRAFICHE - COPIA FOTOSTATICA - EFFICACIA PROBATORIA DELL'ORIGINALE - DISCONOSCIMENTO - PROCEDURA DEL CODICE DI RITO - NECESSITA.*

La copia fotostatica di un documento ha la stessa efficacia probatoria dell'originale per cui la parte che intenda disconoscerla deve farlo nei modi e nei termini stabiliti dagli artt 214 e 215 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)