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Sez. 3, Sentenza n. 2952 del 15/12/1966 (Rv. 325559 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CHIAMATA IN GARANZIA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO DELLA RESPONSABILITA DEL GARANTITO - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA ANCHE IN ORDINE A TALE QUESTIONE.*
Stato
decisa il 1966-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325559-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - CHIAMATA IN GARANZIA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO DELLA RESPONSABILITA DEL GARANTITO - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA ANCHE IN ORDINE A TALE QUESTIONE.*

Quando il terzo chiamato in garanzia non si limiti a contestare di essere tenuto alla garanzia stessa, ma neghi la responsabilita del convenuto principale, che ha chiesto di essere da lui rilevato, l'interdipendenza che si determina tra le due cause, quella principale e quella di garanzia, legittima il terzo ad investire con l'impugnazione anche il rapporto principale, al fine di far rimuovere la pronuncia da cui dipende o dovrebbe dipendere la sua condanna. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)