Sez. 2, Sentenza n. 38600 del 20/09/2007 Cc. (dep. 18/10/2007) Rv. 238161 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale - Depositi bancari - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Condizioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di frode fiscale, non può automaticamente ritenersi la legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso istituti bancari, poiché il necessario rapporto pertinenziale con il reato non è ravvisabile "ictu oculi", ma va specificamente individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento ablativo, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, non essendo sufficiente l'astratta possibilità di destinare il denaro a tal fine a farlo ritenere cosa pertinente al reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)