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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4823 del 16/02/2023 (Rv. 666762 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Società di persone - Amministratore di fatto - Legittimazione a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento rivolto alla società - Esclusione - Fondamento – Diritto all'instaurazione del contraddittorio preventivo – Lesione - Insussistenza.
Stato
decisa il 2023-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666762-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

L'amministratore di fatto di una società di persone non è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, perché l'atto impositivo deve essere consegnato alla persona che rappresenta l'ente secondo la legge, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.; peraltro, l'amministratore di fatto non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto personalmente, da parte dell'ente impositore, la notificazione di un atto idoneo all'istaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto si deve ritenere che fosse comunque a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società.

Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)