Sez. 3, Sentenza n. 6346 del 14/12/1985 (Rv. 443440 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione è sufficiente che la parte abbia regolarmente sottoscritto la procura al difensore nell'originale del ricorso, non rilevando che tale sottoscrizione non sia ripetuta nella copia del ricorso stesso notificato alla controparte, in quanto la riproduzione della procura nella copia notificata - ancorché non sottoscritta - lascia desumere l'anteriorità del rilascio del mandato rispetto alla notificazione dell'impugnazione. (V 3455/82, mass n 421435; (V 1476/82, mass n 419292; (V 3026/81, mass n 413579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)