Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 26/06/1978 (Rv. 392592 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - ESENZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 1212 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - ESENZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N 1212 DEL 1967 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'esenzione dall'imposta di consumo, secondo la legge 2 dicembre 1967 n 1212, contenente modifiche di norme in materia tributaria nell'edilizia, si applica, anche se si tratta di costruzioni ad essa anteriori, quando sussistano congiuntamente i due requisiti da essa previsti e cioe: a) che almeno il cinquanta piu uno per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazione; b) che non piu del venticinque per cento della superficie dei piani sopra terra sia destinata a negozi. (Conf 978/70, mass n 346452; (Conf 3292/69, mass n 343325; (Conf 287/69, mass n 338272; (Conf 3585/68, mass n 336806).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)