Sez. L, Sentenza n. 9644 del 16/06/2003 (Rv. 564321 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato per erronea qualificazione della domanda da parte del giudice di merito - Valutazione diretta degli atti da parte della Corte di Cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"
Nel caso in cui venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la corte di cassazione, per verificare l'effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi. (In applicazione di tale principio di diritto la S.C., previo accesso agli atti, ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda operata dalla corte di merito che, in relazione alla domanda proposta da un dirigente di riconoscimento di una retribuzione adeguata alle sue funzioni e responsabilità, aveva accolto la stessa solo in parte ritenendola incentrata sulla violazione del principio di parità di trattamento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)