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Sez. L, Sentenza n. 3462 del 08/04/1987 (Rv. 452460 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI MATERIALI - INSUFFICIENZA - LIVELLO DI RESPONSABILITÀ E DI AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452460-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI MATERIALI - INSUFFICIENZA - LIVELLO DI RESPONSABILITÀ E DI AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - RILEVANZA.*

Qualora il lavoratore assuma, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2103 cod. civ., di aver svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella in effetti riconosciutagli, nella indagine sul fondamento della domanda occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché devesi non soltanto far riferimento al complesso delle operazioni materiali, in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. (Conf 1867/85, mass n 439786; (Conf 1597/85, mass n 439583; (Conf 4937/79, mass n 401597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)