Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 26/08/1971 (Rv. 353684 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - LEGGE 30 APRILE 1969, N 153 CHE HA MODIFICATO IL GRADO DEL PRIVILEGIO CHE ASSISTE I CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - APPLICAZIONE IMMEDIATA DI TALE NUOVA DISCIPLINA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE, PRIMA CHE SIA STATO APPROVATO IL PIANO DI RIPARTO.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALI SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - LEGGE 30 APRILE 1969, N 153 CHE HA MODIFICATO IL GRADO DEL PRIVILEGIO CHE ASSISTE I CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - APPLICAZIONE IMMEDIATA DI TALE NUOVA DISCIPLINA NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE, PRIMA CHE SIA STATO APPROVATO IL PIANO DI RIPARTO.*
Il grado del privilegio, che assiste un credito, va desunto dalla legge del tempo in cui si conclude la graduazione. Pertanto, se dopo che sia stato reso esecutivo lo stato passivo di un fallimento, nel quale sia stato ammesso, col grado stabilito dall'art 2753 cod civ, un credito per contributi assicurativi ed accessori, vantato dall' INPS, ma prima che sia approvato il piano di riparto, sia entrata in vigore la legge 30 aprile 1969, n 153, il cui articolo 66, commi 4 e 5 ha modificato il grado del privilegio che assiste i crediti per contributi dell' INPS, il credito va ammesso definitivamente al passivo, ai fini della ripartizione, col grado stabilito dalla nuova normativa.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)