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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 394 Capacita' dell'emancipato

1. L'emancipazione conferisce al minore la capacita' di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

2. Il minore emancipato puo' con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e puo' stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

3. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, e' necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti indicati nell'art. 375 l'autorizzazione, se curatore non e' il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

4. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, e' nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art.
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Art. 395 Rifiuto del consenso da parte del curatore

1. Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore puo' ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale.

Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme

1. Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

2. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Art. 397 Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

1. Il minore emancipato puo' esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se e' autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.

2. L'autorizzazione puo' essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

3. Il minore emancipato, che e' autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, puo' compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.

Titolo XI. Dell'affiliazione e dell'affidamento

Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori

1. L'assistenza dei minori e' regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo.

Art. 401 Limiti di applicazione delle norme

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro allevamento.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

Art. 402 Poteri tutelali spettanti agli istituti di assistenza

1. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potesta' o della tutela sia impedito. Resta salva la facolta' del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354.

2. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 403 Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori

1. Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorita', a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 404 Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione. Divieto per diversita' di razza

1. L'istituto di pubblica assistenza, a norma delle leggi speciali, puo' affidare il minore ricoverato a persona di fiducia. Questa, decorsi tre anni dall'affidamento, puo' chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affiliarsi il minore.

2. Eguale facolta' spetta alla persona che ha provveduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto, sempre che siano decorsi tre anni dall'inizio dell'allevamento.

3. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Art. 405 Assenso del coniuge per l'affiliazione

1. Se il richiedente e' coniugato, e' necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

2. Se il coniuge e' nella impossibilita' di manifestare la sua volonta', il giudice tutelare puo', per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione.

Art. 406 Procedimento per la dichiarazione di affiliazione

1. Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonche' il coniuge del richiedente se questi e' separato.

2. Il giudice tutelare puo' prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.

3. Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione e' omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed e' annotato a margine dell'atto di nascita del minore.

Art. 407 Divieto di affiliazione

1. Non puo' essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condizioni di incapacita' tutelare previste dall'art. 350.

Art. 408 Attribuzione di cognome all'affiliato

1. Il provvedimento che accoglie la domanda attribuisce al minore il cognome dell'affiliante, qualora questi ne abbia fatta richiesta.

2. Se si tratta di un figlio legittimo o di un figlio naturale riconosciuto, il cognome dell'affiliante puo' soltanto essere aggiunto a quello del minore.

Art. 409 Effetti dell'affiliazione

1. L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potesta' dei genitori.

2. L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto e' prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.

3. Il coniuge dell'affiliante puo' ottenere, nelle forme gia' indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui.

4. Se il minore e' stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potesta' spetta ad entrambi.

Art. 410 Revoca dell'affiliazione

1. L'affiliazione puo' essere revocata dal giudice tutelare:

  1. 1) su richiesta dell'affiliante per traviamento del minore;

  2. 2) su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilita' di continuare a provvedere all'allevamento del minore;

  3. 3) su richiesta dell'istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, o, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 404, su richiesta del pubblico ministero, quando ricorrono gravi motivi;

  4. 4) su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, quando ricorrono gravi motivi.

Art. 411 Estinzione dell'affiliazione

1. Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potesta', di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potesta'. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

2. L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

3. Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui e' stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

4. Il giudice tutelare puo' prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore.

Art. 412 Procedimento per la revoca e l'estinzione

1. Il giudice tutelare, prima di emettere il provvedimento di revoca o di estinzione, deve sentire le persone tra cui il vincolo di affiliazione e' stato costituito e il rappresentante dell'istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore.

2. Il provvedimento di revoca o di estinzione e' soggetto all'omologazione e all'annotazione previste nel terzo comma dell'art.
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Art. 413 Estinzione dell'affiliazione per matrimonio

1. Il matrimonio tra persone legate da vincolo di affiliazione estingue di diritto l'affiliazione.

Titolo XII. Dell'infermita' di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione

Art. 414 Persone che devono essere interdette

1. Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.