Sez. 3, Sentenza n. 10041 del 29/05/1984 Ud. (dep. 15/11/1984) Rv. 166677 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - PRELIEVO DI CAMPIONI - MODALITÀ INDICATE NELL'ART. 22 LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 - VALORE INTERPRETATIVO E RETROATTIVITÀ - FATTISPECIE: ECCEPITA NULLITÀ DI CAMPIONAMENTO ISTANTANEO.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - PRELIEVO DI CAMPIONI - MODALITÀ INDICATE NELL'ART. 22 LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650 - VALORE INTERPRETATIVO E RETROATTIVITÀ - FATTISPECIE: ECCEPITA NULLITÀ DI CAMPIONAMENTO ISTANTANEO.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la norma di cui all'art. 22 legge 24 novembre 1979, n. 650, che ha modificato la legge 10 maggio 1976, n. 319 in senso favorevole al prelevamento di campione istantaneo, innovando la nota in calce alla tabella ad essa allegata, ha valore interpretativo della normativa precedente e quindi retroagisce anche in ordine a prelevamenti effettuati nella vigenza di questa. (fattispecie relativa ad eccepita nullità del prelevamento di campione istantaneo, anziché di quello intermedio nelle tre ore). (Conf mass n 155178).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)