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REGOLAMENTO (CEE) N. 1360/78 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1978 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

Testo in vigore al

Art. 7

Gli Stati membri interessati:

— decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro 3 mesi dalla presentazione della domanda;

— comunicano, nel termine di due mesi, la loro decisione alla Commissione.

Art. 8

Il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione è revocato:

  1. a) qualora i requisiti per il riconoscimento previsti dal presente regolamento non siano stati o non siano più soddisfatti;

  2. b) qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee;

  3. c) qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;

  4. d) qualora la Commissione constati che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concertate di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Nel caso previsto alla lettera c), la revoca del riconoscimento ha effetto retroattivo e gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 10 vengono ricuperati.

Art. 9

All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco, suddiviso per prodotto o per gruppo di prodotti, delle associazioni di produttori e delle unioni riconosciute nell'anno precedente.

Essa provvede altresi alla pubblicazione delle revoche di riconoscimento pronunciate nell'anno precedente.

Titolo III. Aiuti a favore delle associazioni di produttori e delle loro unioni

Art. 10

1. Gli Stati membri interessati accordano alle associazioni e alle unioni riconosciute, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo. L'importo di tali aiuti puo essere versato in cinque anni.

2. L'importo degli aiuti accordati alle associazioni di produttori, rispettivamente per il 1 *, 2 * e 3 * anno:

  1. a) è pari al massimo al 3 %, al 2 % e all'1 % del valore dei prodotti:

    — provenienti dai soci di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, e

    — a cui si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato;

  2. b) non puo tuttavia superare il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo.

3. L'importo degli aiuti accordati alle unioni:

  1. a) è pari, rispettivamente per il 1 *, 2 * e 3 * anno, al massimo al 60 %, al 40 % e al 20 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo;

  2. b) non puo tuttavia superare un importo globale di 50 000 unità di conto.

4. Per un periodo determinato, possono essere fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, aliquote superiori a quelle previste nei paragrafi 2 e 3, per determinate regioni e per determinati prodotti che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni ed alle conseguenze economiche della politica agricola comune.

Art. 11

1. Gli aiuti previsti nell'articolo 10 vengono accordati solo:

— nella misura in cui un'associazione o unione non ne abbia già beneficiato in virtù di una legislazione nazionale;

— proporzionalmente alle spese reali supplementari di costituzione e di funzionamento amministrativo derivanti dall'adeguamento alle condizioni previste dall'articolo 6 nel caso di associazioni o unioni:

— costituite da oltre tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

— derivate da organizzazioni preesistenti o create da produttori che appartengono a organizzazioni preesistenti.

2. Il valore dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è calcolato annualmente su base forfettaria in funzione:

— del volume immesso ogni anno sul mercato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

— dei prezzi medi rilevati alla produzione.

3. Le precisazioni necessarie a delimitare la nozione di spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera a), sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Titolo IV. Disposizioni finanziarie e generali

Art. 13

1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 20, il presente regolamento è applicabile.

2. Prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il presente regolamento sarà riesaminato dal Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base di un rapporto della Commissione sui risultati della sua applicazione.

3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del Fondo sezione orientamento, ammonta a 24 milioni di unità di conto.

4. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è applicabile al presente regolamento.

Art. 14

1.

Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 10, paragrafi 1, 2 e sono imputabili al Fondo, sezione orientamento.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, puo dichiarare imputabili le spese degli Stati membri effettuate nel quadro delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

2. Il Fondo, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, puo decidere una partecipazione della Comunità, superiore al 25 % e che potrebbe raggiungere il 50 %, alle spese imputabili effettuate dagli Stati membri interessati per la concessione di aiuti, d'importo uguale agli importi massimi previsti dall'articolo 10, paragrafi 2 e 3:

  1. a) ad associazioni di produttori di cui almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori di aziende situate in regioni che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento e che incontrano particolari difficoltà di adeguamento alle condizioni e alle conseguenze della politica agricola comune;

  2. b) ad unioni di cui almeno i 2/3 dei soci soddisfino i requisiti previsti dalla lettera a).

4. La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 15

1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1 * luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. La Commissione puo concedere acconti.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 16

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime un parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente puo fissare in relazione all'urgenza dei problem in esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di 41 voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3.

La Commissione adotta le misure, che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere del comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione puo rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, puo prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Art. 17

Qualora la Commissione constati, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli8, che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato è applicabile ad accordi, decisioni o pratiche concertate:

— mediante cui le persone specificate all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, si uniscono in un'associazione conforme alle condizioni del presente regolamento, o le associazioni in un'unione conforme alle condizioni del presente regolamento, oppure,

— mediante cui vengono stabilite o attuate le norme comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),

una decisione in merito si applica soltanto a decorrere dalla data in cui è avvenuta la constatazione.

Art. 18

Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nel suo ambito, misure supplementari di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o la cui entità superi gli importi massimi in esso stabiliti, sempreché dette misure vengano prese in conformità degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Art. 19

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:

— le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla loro adozione;

— un rapporto sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, ogni anno prima del 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 1979.

Art. 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addi 19 giugno 1978. Per il Consiglio Il Presidente P. DALSAGER