Sez. 5, Sentenza n. 13738 del 03/07/2015 (Rv. 635834 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Agevolazione ex art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 - Demolizione e ricostruzione dell'immobile d'interesse storico o artistico - Revoca tacita del vincolo - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, per gli immobili dichiarati d'interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applica anche nel caso di parziale demolizione e ricostruzione dell'immobile, poiché la revoca del provvedimento amministrativo costitutivo del vincolo non può essere tacita ma resta soggetta alla stessa forma necessaria per quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)